STATUTO ASSOCIAZIONE
STATUTO DI ASSOCIAZIONE M.I.A. - MANIPULATIONS ITALIAN ACADEMY
ARTICOLO 1 Denominazione e sede E' costituita una associazione scientifico - professionale sotto la denominazione di "ASSOCIAZIONE M.I.A. - MANIPULATIONS ITALIAN ACADEMY". L'associazione ha sede in Impruneta, Via di Castello, 4 (FI). Il consiglio direttivo può deliberare l'apertura di ulteriori sedi associative, funzionanti quali succursali della sede attuale. Verranno all'uopo varate delle norme, che il consiglio stesso delibererà, volte ad evitare concorrenza o duplicazioni delle attività nell'interesse ultimo degli scopi statutari dell'Associazione. Il Consiglio stesso potrà decidere quali attività poter eventualmente destinare in prevalenza alla o alle sedi.
ARTICOLO 2 Scopo
1. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti tra gli associati, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'Associazione ha per scopo la promozione e la realizzazione di studi e ricerche nell'ambito della medicina manuale e delle manipolazioni vertebrali, nonché l'organizzazione di corsi, seminari e convegni che ne favoriscano la discussione e diffusione nella cultura contemporanea e ne integrino le principale e più significative e scientificamente fondate esperienze e tendenze.
L'Associazione inoltre si propone:
a. una stretta collaborazione con istituti di ricerca anche universitari che abbiano fini analoghi, in Italia e all'estero;
b. la formazione e aggiornamento di medici e fisioterapisti, forniti di una vasta ed adeguata preparazione scientifica (anche in accordo con le recenti prescrizioni di legge) adeguatamente aggiornati sulle principali metodologie e tecniche non solo in ambito teorico, ma anche applicativo, e collegate con indirizzi più specifici e/o multidisciplinari. c. la collaborazione con tutti gli organismi istituzionali e non che abbiano come fine la regolamentazione dell'attività manipolativa sulla base di adeguati titoli professionali a difesa dell'utenza e della dignità della disciplina;
d. l'organizzazione dei congressi, seminari, workshop, convegni, mirati all'approfondimento di varie tematiche collegate all'oggetto e di discipline collegate;
e. lo svolgimento di attività pubblicistica e editoriale rispetto alle tematiche e alle discipline sopra descritte;
f. lo svolgimento di ricerche cliniche e sperimentali nei campi sopra individuati, anche in collaborazione con l'Università, enti di ricerca pubblici e/o privati e altre Istruzioni in genere, nazionali e internazionali;
g. la stipula di convenzioni con enti pubblici e/o privati mirate alla conduzione delle attività riferendosi ai punti da a) a f);
h. l'eventuale fornitura ai propri associati dell'uso dei locali, delle attrezzature e del servizio di segreteria;
3. L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle presentazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto. Essa si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
ARTICOLO 3 Durata La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
ARTICOLO 4 Soci Gli Associati si dividono in:
- membri fondatori (cioè coloro che hanno preso parte alla costituzione dell'Associazione)
- membri ordinari (che collaborino attivamente all'organizzazione delle attività dell'Associazione e aderiscano ai fini che la stessa si propone);
- membri onorari (istituzioni o personalità che hanno raggiunto chiara fama nel campo della medicina manuale e delle scienze mediche cognitive e comportamentali);
ARTICOLO 5 Domanda di ammissione e quote sociali
1. Sono soci ordinari tutti coloro che partecipano alle attività sociali, siano esse culturali, artistiche, sportive e ricreative, previa iscrizione alla stessa e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, salvo ovviamente la diversa corresponsione di eventuali rimborsi spese all'associazione per la partecipazione a specifiche particolari iniziative.
2. Possono far parte dell'associazione in qualità di soci ordinari solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile. A tali fini per irreprensibile condotta si deve intendere a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all'attività dell'associazione , con obbligo di astenersi da ogni forma di condotta illecita e da qualsivoglia indebita estraneazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e provvedere al pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello dell'assemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
ARTICOLO 6 Diritti dei soci
1. Tutti i soci fondatori e ordinari maggiorenni godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne lla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 14.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo, la sede sociale e a usufruire dei servizi internet, secondo le modalità e le corresponsioni di rimborsi spese stabilite negli appositi regolamenti.
ARTICOLO 7 Decadenza dei soci
1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
- a) dimissioni volontarie;
- b) il socio che non versi la quota sociale per tre anni consecutivi è considerato d'ufficio dimissionario dall'Associazione;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea, ma il socio non ha diritto in tale periodo a frequentare l'associazione.
3. L'associato radiato non può essere più riammesso.
ARTICOLO 8 Organi Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario/Tesoriere.
ARTICOLO 9 Funzionamento dell'assemblea
1. L'assemblea generale dei soci è l'organo deliberativo dell'associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno . In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire una adeguata partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario.
ARTICOLO 10 Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 5 associati.
ARTICOLO 11 Assemblea ordinaria
1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o ordinaria, o fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione ratifica dei regolamenti sociali, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9.
4. L'assemblea elegge ogni quattro anni il Consiglio direttivo dell'associazione.
ARTICOLO 12 Validità assembleare
1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza, con il voto dei presenti.
ARTICOLO 13 Assemblea straordinaria
1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 8 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale avviso sul sito internet istituzionale e comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o ordinaria, o fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
ARTICOLO 14 Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto da un numero di consiglieri da tre a sei eletti dall'assemblea. Il consiglio direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente ed il Vice-Presidente e nomina il Segretario/Tesoriere. In caso di cessazione della carica di uno dei suoi membri, verrà convocata l'assemblea per la sua sostituzione. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni al termine dei quali si riunisce l'Assemblea ed elegge il nuovo Consiglio. I membri del consiglio possono essere rieletti. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Le stesse deliberazioni saranno comunicate agli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo.
ARTICOLO 15 Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni alla carica di consigliere e non eletto. In caso di impossibilità a procedere in tal caso, il consiglio proseguirà, carente dei suoi componenti, fino alla prima assemblea ordinaria utile dove si procederà alle valutazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimenti del presidente dell'Associazione, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla elezione del nuovo presidente che dovrà aver luogo al primo consiglio direttivo utile.
3. Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo consiglio direttivo; fino a tale momento e limitatamente agli affari urgenti rimangono in carica i consiglieri restanti.
ARTICOLO 16 Convocazione direttivo Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
ARTICOLO 17 Compiti del consiglio direttivo Sono compiti del consiglio direttivo
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 9, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre ad approvazione e/o ratifica dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
g) vigilare sul regolare e buon andamento dell'Associazione e delle iniziative sociali, sulla condotta morale degli associati, e recepire le istanze e le proposte degli associati.
ARTICOLO 18 Il Presidente Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali;
ARTICOLO 19 Il Vicepresidente Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni alle quali sia espressamente delegato.
ARTICOLO 20 Il Segretario/il Tesoriere
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali della riunione, attende alla corrispondenza. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché della riscossione e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
ARTICOLO 21 Il Rendiconto
1. Il consiglio direttivo redige il rendiconto annuale dell'associazione, nonché il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione assembleare.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Il rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede dell'associazione e/o pubblicato sul sito internet dell'associazione nei 15 giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.
ARTICOLO 22 Anno sociale L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
ARTICOLO 23 Patrimonio I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
ARTICOLO 24 Sezioni L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine d i meglio raggiungere gli scopi sociali.
ARTICOLO 25 Scioglimento
1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 26 Norma di invio Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme contenute nel codice civile e le altre disposizioni previste da leggi speciali.
Maggiori informazioni:
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